La valutazione professionale della psicologa è netta.
Il contraccolpo
Sul piano dello sviluppo dell’inchiesta, la correlazione ipotizzata tra la violenza sessuale consumata nell’abitazione della donna sotto accusa e il contraccolpo sul rendimento scolastico dell’allieva, già alle prese con difficoltà di adattamento al primo anno della scuola superiore, è uno degli ostacoli che la difesa della docente punterà a superare, a partire dal prossimo round davanti al tribunale del riesame per ottenere la revoca della misura cautelare. Nella ricostruzione dei fatti contenuta nell’ordinanza del gip Francesco Marino, lo stress scolastico è chiaramente indicato come l’effetto diretto degli abusi subiti. È questo il motivo per il quale la studentessa, oggi iscritta in un altro istituto superiore, aveva accettato il sostegno psicologico arrivando ad aprirsi fino al punto di ammettere il reale contorno di un rapporto inizialmente definito come semplice amicizia.
La testimonianza
C’è poi un altro punto fermo, nella ricostruzione della Pm Gabriella De Lucia e degli investigatori della squadra mobile. È la testimonianza dell’amica del cuore della ragazza, depositaria non soltanto delle confidenza ricevute, a partire da settembre del 2023, sulla storia iniziata intorno a ottobre del 2022, ma anche a conoscenza delle chat tra docente e allieva, ricevute come screenshot a partire sempre dalla fine dello scorso anno. A quell’epoca, racconta la testimone nelle sommarie informazioni messe a verbale il 27 marzo, lei aveva già direttamente notato almeno due cose: la prima è che la sua amichetta e la prof andavano spesso a prendere il caffè insieme al bar della scuola «ma come se fossero amiche da tanto tempo». Più significativa l’altra: «Un giorno, mi ricordo, io stavo sulle scale. Le ho viste mentre si baciavano». Non un bacio casto, precisa; un bacio vero, prima sulla guancia e poi sulla bocca. Non ha dubbi il gip: il consenso della vittima minore di sedici anni non esclude la violenza. Da ritenersi aggravata, in questo caso, dal «rapporto fiduciario che pone l’agente in una condizione di preminenza e autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare consenso».