Militari e diplomatici
Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).