Operaio chiamato per lavori cade e muore: condannata la padrona di casa

Mercoledì 8 Novembre 2017
Impalcatura malferma
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ROMA - I proprietari di casa che affidano a una sola ditta, o anche a un solo operaio, l'esecuzione di lavori per la manutenzione del loro immobile sono responsabili delle condizioni di sicurezza nelle quali avvengono i lavori, in particolare per le situazioni di evidente pericolo per individuare le quali non serve avere specifiche competenze tecniche.

Lo sottolinea la Cassazione - intervenendo nell'ambito frequentissimo dei cosiddetti cantieri sottosoglia, quelli dove è impegnata una sola ditta esecutrice - che ha confermato la condanna per omicidio colposo a carico di una signora che aveva commissionato la tinteggiatura dell'esterno di casa sua a un unico operaio. Il lavoratore morì cadendo dall'impalcatura che lui stesso aveva predisposto e che aveva evidenti caratteristiche di instabilità.

Ricorda infatti la Suprema Corte - respingendo il ricorso di Francesca A. contro la condanna inflittale dalla Corte di Appello di Napoli nel 2015, la cui entità non è precisata - che si trattava di una struttura «carente di elementi essenziali, quali tavole fermapiedi, parapetti, aste e tiranti e controventatura, di agevole e immediata rappresentazione che attribuiva all'apparato delle impalcature una parvenza di instabilità e di approssimazione».

Senza successo l'imputata di 76 anni, residente a Torre Annunziata, ha sostenuto che «non è possibile ravvisare una generica negligenza o imprudenza del committente in presenza di incarico affidato a un singolo lavoratore autonomo che operava in autonomia imprenditoriale assumendo i rischi del proprio operato». La difesa della signora, inoltre, aggiungeva che non si può pretendere dal committente dei lavori «soprattutto se soggetto privato e privo di specifiche competenze tecniche, di verificare la concreta adozione di cautele antinfortunistiche».

La Cassazione ha replicato che è escluso che il committente «sia gravato da obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica» mentre non è «esonerato da obblighi prevenzionali, di carattere non specifico, come nella ipotesi di caduta dall'alto di un operaio, da un lucernaio o da un cornicione». Dunque, la signora Francesca «a fronte della insipienza organizzativa e alla eclatante evanescenza applicativa di basiliari regole prevenzionali rilevabili ictu oculi» - e maldestramente realizzate dall'operaio incaricato da lei dei lavori - avrebbe dovuto «adoperarsi per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui era titolare, in tale inerzia risolvendosi la condotta colposa a lei attribuita». 
Ultimo aggiornamento: 19:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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