Delitto Pamio come la strage di Erba: anche Monica Busetto si prepara alla revisione del processo per l’omicidio della vicina di casa. Le analogie

Lunedì 15 Gennaio 2024 di Davide Tamiello
Omicidio Pamio come la strage di Erba: anche Monica Busetto si prepara alla revisione del processo per l’omicidio della vicina di casa. Le analogie

MESTRE - Il processo di revisione più discusso e famoso d’Italia, in questo momento, è quello ai due coniugi Romano, Rosa e Olindo, condannati in via definitiva come autori della strage di Erba dell’11 dicembre 2006. L’udienza, davanti alla Corte d’Appello di Brescia, è fissata per il 1. marzo. Tra dieci giorni, il 24 gennaio, davanti alla Corte d’Appello di Trento si discuterà un’altra istanza di revisione, quella di Monica Busetto, l’operatrice socio sanitaria mestrina condannata, sempre in via definitiva, a 25 anni di carcere per l’omicidio della sua vicina di casa, Lida Taffi Pamio.

Che cosa accomuna le due revisioni? In entrambi i casi c’è stata una testimonianza cardine che potrebbe essere stata “indotta” da una eccessiva e reiterata pressione degli inquirenti. «In questi giorni sta facendo scalpore l’interrogatorio di Mario Frigerio - commentano gli avvocati di Monica Busetto, Alessandro Doglioni e Stefano Busetto - testimone della strage di Erba al quale sarebbe stato chiesto per almeno otto volte se avesse riconosciuto Olindo quale soggetto agente, dopo che il medesimo teste aveva dato la descrizione di un soggetto completamente diverso da quello. Solo dopo quelle otto volte Frigerio ha affermato di aver visto Olindo». Nel caso di Monica Busetto la testimonianza chiave è quella di Susanna “Milly” Lazzarini, rea confessa (ad anni di distanza) dell’omicidio che ha chiamato in correità l’oss mestrina. «A Susanna Lazzarini è stato chiesto - proseguono i legali - per 24 volte in 19 momenti diversi, se all’azione omicidiaria abbia in qualche modo partecipato anche Monica Busetto. E solo nei due finali l’ha chiamata in causa. Contestualmente sono state prospettate all’imputata ipotesi puramente teoriche ma idonee a giustificare il protagonismo, la complicità o anche soltanto la presenza nel delitto di Monica. Susanna Lazzarini è stata quindi invitata per 24 volte a meditare su quelle risposte che non risultano compatibili con le prospettazioni dell’accusa». 

LE DIFFERENZE

Tolto questo punto, la vicenda giudiziaria di Rosa e Olindo e quella di Monica Busetto ha ben poche analogie. Il quadro accusatorio degli inquirenti sulla strage di Erba era decisamente più solido e strutturato rispetto a quello dei colleghi veneziani. Gli elementi che avevano portato alla condanna della coppia erano diversi, tra cui un’ampia confessione di entrambi. La ricostruzione di Frigerio, inoltre, era stata puntuale e precisa. Quella di Milly Lazzarini, invece, era cambiata nel corso di sei (controverse) versioni differenti. Gli avvocati basano la decisione della richiesta di revisione sul conflitto di giudicati. Da una parte la condanna a 25 anni di Busetto, basata proprio sulle dichiarazioni di Lazzarini e sulle tracce di dna di Pamio ritrovate su una collanina a casa dell’Oss mestrina (appena 3 picogrammi, quantità bassissima secondo la letteratura forense e riscontrata solo al secondo esame, dopo che il primo test scientifico a Padova aveva dato esito negativo), dall’altra quella di Lazzarini, in cui il gup David Calabria sottolinea in più passaggi l’inaffidabilità delle dichiarazioni della donna, tanto da concludere nel suo dispositivo finale che «il ruolo di materiale compartecipe nel delitto in imputazione attribuito alla coimputata, giudicata separatamente, Busetto Monica, non ha trovato, alla stregua del compendio probatorio disponibile, adeguato riscontro». «Il fatto che l’istanza sia stata proposta sotto il profilo del contrasto tra giudicati - spiegano i legali - ha imposto alla corte seppure sommaria valutazione e comparazione fra le due sentenze che si assumono in contrasto e quindi dall’esame dei contenuti della sentenza (Lazzarini) che ha introdotto il fatto antagonista e inconciliabile rispetto ai fatti posti a fondamento della sentenza gravata (Busetto). Pur trattandosi di una valutazione preliminare e non del giudizio di merito della revisione, è quanto costituisce il primo momento in cui viene presa in considerazione la tesi difensiva di Busetto dopo che per tanti anni e gradi di giudizio è stata totalmente ignorata».

Ultimo aggiornamento: 16 Gennaio, 08:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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