Nel 2024 il congedo parentale è più "ricco". Per effetto dell'ultima legge di Bilancio chi finisce il periodo di astensione obbligatoria per la nascita del figlio potrà avere avere i primi due mesi di congedo parentale indennizzati all'80%. La novità vale per i lavoratori dipendenti. Un'apposita circolare dell'Inps sulle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie spiega tutte le novità arrivate con la Manovra. Si introduce così l'innalzamento per il secondo mese di congedo parentale, che si può chiedere fino ai sei anni di età del figlio o dall'entrata del minore in famiglia dal 30% al 60% della retribuzione ma che sarà all'80% per il solo 2024.
Congedo parentale, le novità nel 2024
«La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino - spiega l'Inps - trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31dicembre 2023».
In pratica quindi, se il primo mese all'80% della retribuzione può essere chiesto da tutti i genitori con figli in età prescolare il secondo mese con l'indennità all'80% può essere chiesto solo da coloro che terminano il congedo obbligatorio dopo la fine del 2023 e hanno quindi i figli di pochi mesi. In generale il congedo parentale, periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita, spetta ai genitori lavoratori dipendenti (esclusi i domestici), entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.
Quando si può chiedere il congedo per i figli
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. Al genitore solo spettano al massimo 11 mesi. Si ha diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi. Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro. Se c'è un parto o un affidamento plurimo il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino. Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (per il 2024 1.496,53 euro lordi al mese).
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Come fare domanda
Le domande di congedo parentale devono essere presentate in via telematica, tramite il sito dell'Inps. E’ necessario avere lo Spid (identità digitale), rilasciato da vari provider. La domanda può essere compilata da soli o rivolgendosi ad un patronato per l'assistenza. I lavoratori dipendenti dovranno selezionare domanda di maternità pagamento a conguaglio. Devono invece richiedere la maternità con pagamento diretto: gli iscritti alla gestione separata, i disoccupati, i lavoratori agricoli, i lavoratori domestici, lavoratori a domicilio, lavoratori socialmente utili, artigiani e commercianti, i co.co.co. Per i dipendenti pubblici, però, la domanda va presentata direttamente all'amministrazione presso cui si lavora e non all'Inps.
Le domande di congedo parentale ordinario e ad ore devono essere inserite il giorno stesso della fruizione o in anticipo rispetto ai giorni richiesti. Non è possibile inserire domande che comprendano periodi anteriori al giorno di inserimento della domanda: le domande non possono avere effetto retroattivo. In caso di errato inserimento, la domanda sarà approvata soltanto per il periodo dal giorno di inserimento in avanti. Esempio: se si intende chiedere un congedo parentale per i giorni dal 22 al 23 settembre, non si può inserire la domanda il 27 settembre. Si deve inserirla obbligatoriamente il 22 settembre o prima di questa data.
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