Gondola perfetta, il giudice dà ragione a Tramontin

Giovedì 25 Maggio 2017
Gondola perfetta, il giudice dà ragione a Tramontin
Non c'è prova di vizi tecnici nella gondola realizzata e varata nel luglio del 2012 dallo squero Tramontin su incarico di un conosciuto pope di Bacino Orseolo, Massimo Manfreda. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Venezia a conclusione di una lunga causa, rigettando la richiesta del gondoliere, il quale pretendeva la restituzione della somma versata per l'acquisto dell'imbarcazione, poco meno di 38 mila euro. Manfredi dovrà quindi rifondere le spese di lite sostenute dalla ditta Tramontin, quantificate in quasi 8 mila euro, oltre a pagare il costo della consulenza tecnica disposta nel corso della causa.
La sentenza, depositata ieri dal giudice onorario Luca Trognacara, potrà essere impugnata in appello, ma nel frattempo è provvisoriamente esecutiva e dunque il gondoliere dovrà versare il dovuto allo squero Tramontin, assistito dall'avvocato Jacopo Trevisan.
Il contenzioso giudiziario è stato avviato nel 2014: Manfredi, assistito dall'avvocato Augusto Palese, contesta alcuni rilevanti vizi costruttivi nella gondola realizzata da Tramontin, a suo avviso instabile e difficilmente manovrabile. Davanti al giudice, il gondoliere ha sostenuto che il titolare dello squero si era impegnato a riprendere la gondola, restituendo l'intera somma (per metà in realtà incassata direttamente dalla Regione Veneto a titolo di contributo per la costruzione di imbarcazioni tipiche). Roberto Tramontin ha fornito una diversa versione, ovvero che si era reso disponibile a fungere da intermediario per trovare un nuovo acquirente, nulla più. Sul punto, scrive il giudice, i testimoni ascoltati in Tribunale non hanno contribuito a fare chiarezza, e dunque la tesi sostenuta da Manfreda non è provata.
Quanto ai vizi costruttivi, il perito nominato dal giudice li ha esclusi, negando la necessità di intervenire per eseguire interventi di modifica strutturale: le misurazioni effettuate hanno riscontrato una differenza inferiore ad un centimetro, del tutto giustificata dal fatto che la gondola è un prodotto artigianale, costruito su misura, e che ciascun esemplare non può essere perfettamente uguale agli altri, non trattandosi di un'imbarcazione costruita in serie.
Dalla sentenza emerge che, nel corso della causa è stato dimostrato che la gondola non corrispondeva alle aspettative di Manfreda (il quale non l'ha mai utilizzata), «ma il mancato godimento dell'opera commissionata, in assenza di prova della presenza di vizi tecnici, non ha alcuna rilevanza sul piano giuridico», conclude il giudice.
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