IL CASO
ROVIGO «La Corte di Appello di Venezia non potrà riconoscere

Lunedì 18 Marzo 2019
IL CASO ROVIGO «La Corte di Appello di Venezia non potrà riconoscere
IL CASO
ROVIGO «La Corte di Appello di Venezia non potrà riconoscere alcuna riduzione della quantificazione del danno di oltre 5 milioni compiuta dal Tribunale di Rovigo per l'asserita diminuita aspettativa di vita, non dimostrata scientificamente, atteso che anche tale pregiudizio, è inscindibilmente causalmente connesso alla condotta gravemente negligente delle due ginecologhe e alle gravissime carenze strutturali e organizzative dell'Ulss 5».
L'avvocato Mario Cicchetti, che assiste la famiglia di Eleonora, la bambina invalida al 100% dalla nascita per una tetraplegia spastica causata dalle lesioni neurologiche intervenute durante il parto all'ospedale di Rovigo, nel dicembre 2008, replica alle parole dell'avvocato Riccardo Venturi, difensore della dottoressa Cristina Dibello che aveva invitato la controparte a rispettare il proprio diritto alla difesa e a non «ergersi a giudice, bollando gli appelli altrui come inammissibili, o addirittura come immorali: si tratta dunque di una campagna disinformativa strumentale, ingiustificata e non utile, se non nell'ottica di un tentativo di condizionare i giudici».
IL PUNTO CRUCIALE
Per l'avvocato reatino Cicchetti il punto è che se l'aspettativa di vita di Eleonora è inferiore a 80 anni, la causa è comunque da ricercarsi in quanto avvenuto durante il parto. «Appare di difficile comprensione, oltre che privo di ogni pregio giuridico, il richiamo che la difesa della dottoressa Dibello fa in merito al diritto di impugnare la sentenza nella parte in cui affronta il delicato tema dell'aspettativa di vita della minore che tanto ha interessato i media nazionali, toccando la coscienza di ognuno di noi. Il Tribunale di Rovigo, non avendo alcuna delle controparti mai contestata, nel corso di più di sei anni di giudizio civile, e dieci di processo penale, la ricostruzione medico scientifica offerta dalla difesa dei genitori, che voleva una aspettativa di vita per la minore pari a quella di una bimba normale, in ossequio al principio della non contestazione, ha eseguito i calcoli per il danno patrimoniale futuro, giungendo al noto maxi risarcimento».
POSIZIONI INAMMISSIBILI
Il legale della bimba chiude sottolineando che «la difesa della dottoressa Dibello non ha chiesto la riforma della sentenza in relazione a tale delicatissimo tema. Le difese dei Lloyd's e dell'AmTrust Europe Limited che lo hanno fatto sulla scorta di due diversi e discordanti pareri, hanno errato, ignorando che la Corte non potrà non dichiararli inammissibili, in quanto contenenti l'argomento dell'aspettativa di vita della minore, mai proposto ed esaminato in primo grado. Fermo restando l'astratto diritto per un qualsiasi soccombente di proporre appello, le robuste risultanze processuali venutesi a formare nel caso dei giudizi della piccola Eleonora avrebbero dovuto imporre, a una attenta e scrupolosa difesa, la rinuncia a ogni appello».
Francesco Campi
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