Protezione dei dati, il Tar obbliga l'Aas5 a rifare la gara

Venerdì 20 Luglio 2018
Protezione dei dati, il Tar obbliga l'Aas5 a rifare la gara
TUTTO DA RIFARE
TRIESTE Violati gli obblighi di pubblicità ed escluso di fatto un candidato adeguatamente qualificato: ragioni più che adeguate, secondo il Tribunale amministrativo regionale, per annullare gli atti della gara indetta dall'Azienda sanitaria 5 del Friuli occidentale per reclutare il responsabile della protezione dei dati. Il ricorso, che ora ha trovato accoglimento giudiziale, era stato presentato dall'avvocato Fabio Balducci Romano contro l'Azienda e la controinteressata Filomena Polito, prescelta per il ruolo, la quale tuttavia non si è costituita in giudizio. La vicenda prende le mosse dal 30 aprile di quest'anno, allorché la Direzione generale dell'Azienda sanitaria pordenonese emanò un decreto per avviare una procedura di selezione ad evidenza pubblica: l'Amministrazione sanitaria stabilì di invitare cinque professionisti per valutarne i requisiti ed esaminate le proposte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'Aas 5 partiva da una base di 100mila euro più Iva.
I REQUISITI
Fra i numerosi requisiti richiesti, figuravano una documentata formazione consistente nella partecipazione ad almeno un corso in tema di Regolamento europeo della privacy e una comprovata esperienza di almeno tre anni in materia di privacy in ambito sanitario, il tutto con funzioni di consulenza o verifica-controllo. Non solo: Qualora l'esperienza sia riferita a una ditta, il responsabile della protezione dei dati deve aver ricoperto il ruolo di responsabile o referente dell'attività. Ebbene l'avvocato Balducci Romano ha ritenuto che tali condizioni aggiuntive a quelle previste di base lo abbiano di fatto escluso dalla possibilità di partecipare alla selezione e per tale motivo ha impugnato innanzitutto il provvedimento di avvio della procedura. Al Tar il promotore del ricorso ha segnalato che all'Aas 5 è effettivamente pervenuta una sola offerta, presentata dalla ditta individuale Compliance officer e data protection condotta da Filomena Polito di Cascina (Pistoia). Il servizio al centro della selezione le è stato affidato per un anno (rinnovabile di un altr'anno) dietro corrispettivo di 98mila euro Iva esclusa. A fondamento della decisione di annullare la procedura, i magistrati del Tar hanno sottolineato innanzitutto che l'avvocato vantava il possesso ampiamente dimostrato di tutti i requisiti necessari a ricoprire quel ruolo, in particolare grazie alla partecipazione a diversi corsi nella qualità di docente e con incarichi professionali conferiti in alcuni casi anche da un'Azienda sanitaria.
NIENTE PUBBLICAZIONE
Inoltre i giudici amministrativi censurano la circostanza, che considerano dirimente, della mancata pubblicizzazione dell'avvio della procedura selettiva, in violazione delle Linee guida dell'Anac, l'Autorità nazionale anti-corruzione. Infine l'Azienda sanitaria annota il Tar non ha indicato in misura adeguata le ragioni di estrema urgenza indicate come premessa della procedura senza pubblicazione. Del resto osservano i magistrati se di misura più che urgente si trattava, non si vede per quale motivo l'Azienda sanitaria abbia previsto la possibilità di un rinnovo dell'incarico per un secondo anno. L'Azienda 5 è stata anche condannata a pagare le spese di giudizio, quantificate dal Tar in 3mila euro.
Maurizio Bait
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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