Popolari Venete ribattono ad Agenzia Entrate: «Indennizzi non tassabili»

Martedì 23 Maggio 2017 di Maurizio Crema
Popolari Venete ribattono ad Agenzia Entrate: «Indennizzi non tassabili»
VICENZA/MONTEBELLUNA - Rimborsi tassati, Popolare Vicenza e Veneto Banca passano al contrattacco e ribadiscono: nulla è dovuto al Fisco. «Il risarcimento non è tassato al momento dell'erogazione poiché reintegra il patrimonio dell'aderente degli effetti di un danno emergente subito - sostengono le due banche - dello stesso risarcimento si dovrà tener conto ai fini fiscali in caso di cessione o rimborso del titolo». Ma l'Agenzia delle Entrate del Veneto è stata netta ed alcuni esperti ricordano: non si tratta di un risarcimento perché altrimenti dovevano essere rimborsati tutti gli azionisti e non solo i 121mila che hanno aderito all'offerta pubblica.
LA RISPOSTA DELLE BANCHE. Con due comunicati fotocopia, le due banche venete ricordano «di aver effettuato, in sede di strutturazione dell'Offerta di Transazione con il supporto di un primario studio di consulenza, un'approfondita analisi in merito al trattamento fiscale applicabile all'indennizzo», 9 euro o il 15% della perdita teorica per Veneto Banca. La conclusione dello studio è stata netta:: «L'indennizzo riconosciuto agli azionisti che hanno aderito all'offerta ha natura risarcitoria e non determini alcun reddito autonomamente e istantaneamente imponibile in capo agli azionisti medesimi». Quindi non è stato operato dalle banche alcun tipo di ritenuta al momento dell'erogazione dell'indennizzo (pratica che se l'Agenzia delle Entrate confermasse il suo parere per la tassazione potrebbe portare a qualche guaio per gli istituti). «Detto indennizzo deve essere portato a riduzione del valore di acquisto fiscalmente riconosciuto delle azioni - scrivono le banche - in modo tale che in sede di cessione delle azioni si tenga conto di quanto l'azionista ha già incassato aderendo all'offerta di Transazione; in particolare riducendo il valore della minusvalenza eventualmente conseguita (e compensabile con altre plusvalenze eventualmente realizzate su altri titoli) ovvero aumentando (se del caso) il valore della plusvalenza realizzata rispetto al valore di acquisto originario. In specie, tale indennizzo non è tassabile autonomamente, più precisamente con riferimento alle persone fisiche, società semplici o ad enti non profit, non è tassabile come reddito diverso da indicare nella dichiarazione dei redditi derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ai sensi dell'articolo 67, co. 1, lett. l del TUIR».
L'ESEMPIO. Le due banche fanno anche un esempio. Ecco quello di Veneto Banca: «Qualora un azionista persona fisica avesse acquistato un azione a 40,75 Euro e aderendo all'offerta avesse quindi incassato 6,1 euro, vedrebbe ridursi il valore di carico fiscalmente riconosciuto dell'azione da 40,75 euro a 34,65 (40,75-6,1=34,65). Conseguentemente, in sede di eventuale futura cessione o rimborso dell'azione, ipotizziamo ad un valore di 1 euro, realizzerà una minusvalenza pari a 33,65 euro (34,65-1=33,65). Tale minusvalenza di 33,65 euro sarebbe compensabile con eventuali plusvalenze rilevanti ai fini del capital gain realizzate su altri titoli».
Per l'Agenzia delle Entrate invece il rimborso potrebbe qualificarsi come reddito diverso e soggetto pertanto ad autonoma ed istantanea tassazione in capo alla persona fisica e questo sul presupposto che tale importo venga riconosciuto esclusivamente a fronte dell'impegno di non intraprendere o proseguire azioni legali contro la banca. Una posizione contestata dalle banche: si tratta infatti di un «risarcimento, sia pure forfettario, del danno subito, vale a dire della perdita di valore delle azioni, con l'obiettivo di salvaguardare l'immagine della banca e il rapporto di fiducia con la propria clientela: «La rinuncia ad agire in giudizio è uno degli effetti normali e accessori della transazione, che attiene - nella sostanza - al ristoro di danni subiti dai soci in dipendenza dell'investimento in azioni».
«La questione era controversa ed era opportuno stroncarla sul nascere attraverso una legge - commenta l'ex viceministro all'economia Enrico Zanetti - o chiedendo in via preventiva all'Agenzia delle Entrate di esprimersi. Resta il fatto che chi ha posto il quesito all'Agenzia non ha dato esattamente una mano agli azionisti».
IL PARERE. Il tributarista Loris Mazzon, vicino all'associazione Ezzelino III da Onara, sposa la tesi delle banche: «Molti risparmiatori che hanno aderito alla transazione sono terrorizzati. L'indennizzo derivante dall'adesione all'Offerta pubblica di transazione, non è però tassabile. La risposta formulata dall'Agenzia delle Entrate è in funzione alla domanda posta. La condizione primaria dell'indennizzo non era quella di non fare causa ma quella di possedere delle azioni in un determinato periodo di tempo: il semplice possesso delle azioni non fa sorgere alcun reddito. Il loro smobilizzo invece si. E qui le azioni non sono state smobilizzate».
L'associazione degli azionisti di Veneto Banca critica invece l'Europa per la nuova richiesta di un miliardo di aumento dai privati: «In una situazione come questa - dice il componente del consiglio direttivo Leonardo Ancona - l'unico risultato che le autorità stanno ottenendo è che la gente continua a portarsi via i soldi e la fiducia nelle banche da parte del territorio è minata. Qualcuno in Europa dovrebbe chiedersi come sia possibile trovare un imprenditore, o un soggetto privato pronto a metterci anche solo 20 mila euro. Io personalmente ne ho persi 600 mila e a 76 anni sono costretto a lavorare se non voglio abbassare il tenore di vita. E questi signori ora pretendono pure altri soldi dai privati». Da qui l'appello: «Il governo deve intervenire perché con tutte le risorse che sono già state bruciate è assurdo ora provare a cercare un privato».
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