Astrazeneca, la sentenza storica: «Risarcimento di 23 mila euro a una donna che ha avuto complicazioni». I sintomi e l'invalidità

Sabato 11 Maggio 2024 di Alessandro Rosi
Astrazeneca, la sentenza storica: «Risarcimento di 23 mila euro a una donna che ha avuto complicazioni»

Una sentenza storica. Riconosciuto un risarcimento di 23 mila euro a una donna che ha avuto complicazioni dopo il vaccino Astrazeneca. Questo il provvedimento di un tribunale marocchino. Alla querelante sono andati esattamente 250 mila dirham marocchini per la paralisi del viso e degli arti inferiori, presumibilmente associata al vaccino. Il caso, presentato nel giugno 2022, è stato riportato dal sito web d’informazione marocchino “Hespress”.

Il Marocco ha impiegato milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, in linea con l'utilizzo avvenuto in altri 150 paesi in tutto il mondo, mantenendo la sua adozione nonostante la sospensione da parte di diversi paesi europei, tra cui Norvegia, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Spagna. In questo caso è stato condannato lo Stato al risarcimento.

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I sintomi e l'invalidità

Arrossamento, parestesie e vampate di calore. Sono questi i sintomi che la donna lamentava subito dopo la vaccinazione. Dieci giorni dopo, ha sviluppato dolore alle gambe. È stata a quel punto trasferita in ospedale. Ma il 20/02/2021 le sue condizioni sono peggiorate. Ha contattato il medico d'urgenza, come riportato dal sito ar.telquel, che l'ha visitata e le ha dato le prime cure. Il 23/02/2021 le sue condizioni sono peggiorate. Paralisi degli arti inferiori, intorpidimento, forte dolore e paralisi facciale. Qui il ricovero all'ospedale Souissi di Rabat, dove le è stata diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré. Condizione che la costringe a interrompere la sua professione dal 23/02/2021 fino ad aprile 2022. Attualmente soffre di una perdita di forza muscolare sul lato sinistro del viso, disturbi del sonno e mal di testa. Ha avuto un'invalidità totale temporanea di 432 giorni. La percentuale di invalidità parziale permanente è del 15%. Abbiamo chiesto il parere dell'avvocato civilista Paolo Vitali che riportiamo di seguito.

 

Cosa succederebbe in Italia?

Nel nostro ordinamento, sul principio di solidarietà evocato dalla pronuncia marocchina, si fonda la legge n. 210/1992 sull'indennizzo conseguente a vaccinazione obbligatoria o anche solo raccomandata, per quanto riguarda i vaccini anti Covid-19. E dunque, sussiste un presidio concreto. Il problema, semmai, è dimostrare, in sede amministrativa, che la patologia riscontrata sia una conseguenza della somministrazione del vaccino.

 

Come si dimostra?

Per quanto riguarda le complicanze trombotiche, un avallo alla prova del nesso causale potrebbe essere fornito dalla stessa ammissione di Astra-Zeneca, sebbene riferita, dalla stessa casa farmaceutica, a casi sostanzialmente eccezionali.

 

Può rispondere lo Stato?

Sotto il profilo della responsabilità civile, ritengo che, nel nostro ordinamento, sia certamente più difficile assumere l'esistenza di una responsabilità dello Stato. Lo Stato risponde, infatti, ai sensi della generale norma dell'art. 2043 del codice civile con la conseguenza che è necessario dimostrare, tra l'altro, una condotta colposa della pubblica amministrazione e l'evitabilità dell'evento sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili al momento dell'autorizzazione all'uso del vaccino.

 

Ci sono precedenti?

Nel 2011 la Corte di Cassazione emise una decisione su una fattispecie, risalente a molti anni prima, riguardante la responsabilità dello Stato per i danni conseguiti alla vaccinazione antipoliomelitica con il vaccino Sabin, il quale presentava taluni margini di rischio perché utilizzava un virus attenuato. Era, infatti, disponibile un diverso e più sicuro vaccino, il Salk, basato su virus inattivato. La Corte di Cassazione statuì che il giudice del merito avrebbe dovuto verificare se la pericolosità del vaccino Sabin fosse nota all'epoca della vaccinazione sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche al tempo esistenti, e se vi fossero ragioni di precauzione tali da vietarne l'uso. L'insegnamento che emerge dalla giurisprudenza, quindi, è nel senso che lo Stato non risponde oggettivamente, per il solo fatto di aver autorizzato l'uso del vaccino così come parrebbe abbia fatto la sentenza marocchina. È, invece, necessario che il danneggiato fornisca una dimostrazione rigorosa del fatto che la pubblica amministrazione potesse essere a conoscenza delle complicanze del vaccino e potesse, in qualche nodo, intervenire o vietandone la vendita oppure ponendo presìdi adeguati alla sua utilizzazione in un contesto di sicurezza per il vaccinato: utilizzazione, che, peraltro - è bene ricordare - avvenne in una condizione di emergenza.

Quali sono quindi le differenze?

Rispetto alla sentenza emessa in Marocco con dichiarazione - per quanto se ne riferisce - di responsabilità oggettiva dello Stato e condanna del medesimo al risarcimento del danno, è possibile commentare, a caldo, che il nostro ordinamento non consente tale tipo di pronuncia. È però previsto, in Italia, l'indennizzo nei casi di vaccinazione obbligatoria o anche solo raccomandata dallo Stato: un risultato sostanzialmente analogo, quindi, si raggiunge nel nostro ordinamento per via amministrativa e non per via giudiziaria. Quest'ultima appare, invece, certamente raccomandabile per ottenere il risarcimento del danno dal produttore del vaccino.

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