Droga dello stupro, cos'è e cosa rischiano le vittime e gli stupratori che la usano

Giovedì 18 Gennaio 2018
Droga dello stupro, cos'è e cosa rischiano le vittime e gli stupratori che la usano

Cos'è la droga dello stupro? Come dice l'espressione stessa, si intende un tipo di sostanza psicoattiva che è utilizzata con lo scopo di creare nella donna uno stato di semi incoscienza per poter perpetrare una violenza sessuale. Questo tipo di sostanze possono avere effetti sedativi, ipnotici o causare amnesia, e solitamente possono essere somministrate alla vittima con cibo e bevande senza che questa se ne renda conto: una pratica conosciuta nei paesi anglosassoni come "drink siping" ed è reato, anche se non seguito da una violenza.

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Le più comuni droghe da stupro sono il GHB (Gamma-idrossibutirrato) e alcuni tipi di benzodiazepine, come il Rohypnol (flunitrazepam). Queste ultime sono comunemente usate per curare disturbi come attacchi di panico, ansia e insonnia, e possiedono potenti proprietà sedative: il midazolam e il temazepan sono i tipi di benzodiazepine più comunemente utilizzate per questo scopo, e sono facilmente "smascherabili" perché rilevabili attraverso le urine con normali test su strisce reattive.

I RISCHI Quando si assume inconsapevolmente una droga da stupro, si può rischiare depressione respiratoria, il coma o addirittura la morte, nel caso il soggetto sia allergico a una delle sostanze, o se in quel periodo sta assumendo farmaci o medicinali con possibili interazioni pericolose con la stessa droga da stupro. Ad esempio il GHB, usato in piccole dosi può considerarsi sicuro, mentre dosaggi più alti possono causare sintomi come nausea, capogiro, sonnolenza, respiro affannoso o malessere generale, o addirittura convulsioni e perdita di coscienza, fino alla morte, nel caso di dosaggi estremamente elevati.

LA LEGGE IN ITALIA E ALL'ESTERO Negli USA la definizione di violenza sessuale si estende anche alla mancanza di consenso quando la vittima non è in grado di dire di no, nel caso di somministrazione, appunto di droghe o di alcol.

In Italia, la legge afferma: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto» (legge n.66/1996, articolo 3).

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