Decreto fiscale, mini scudo al 3% per gli ex reisdenti all'estero

Martedì 14 Novembre 2017
Decreto fiscale, mini scudo al 3% per gli ex reisdenti all'estero
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Arriva un nuovo scudo fiscale per chi ha lavorato all'estero spostando anche la residenza (ex iscritti Aire) o per i frontalieri, che potranno sanare depositi su conto correnti e libretti di risparmio all'estero, compresi gli introiti della vendita degli immobili, versando il 3% forfait. Lo prevede un emendamento Pd al decreto fiscale - a prima firma di Claudio Micheloni (residente in Svizzera e eletto all'estero) - e approvato, secondo quanto si apprende, dalla commissione Bilancio del Senato, che spinge all'adesione prolungando fino al 30 giugno 2020 i tempi per l'accertamento.

L'emendamento, riformulato, prevede nel dettaglio che «le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero» all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, «in violazione degli obblighi di dichiarazione» ai fini del monitoraggio fiscale da parte di «soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero iscritti all'Aire o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero» si possano regolarizzare «anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi». La misura si applica anche «alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti dallo Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa».

L'istanza di regolarizzazione va presentata entro il 31 luglio 2018 e il dovuto va versato «spontaneamente» e «in una unica soluzione» entro il 30 settembre 2018, «senza avvalersi delle compensazioni». Si può anche optare per una rateazione, ripartendo il dovuto in «3 rate mensili consecutive di pari importo», con la scadenza della prima rata sempre entro settembre 2018. Il perfezionamento della procedura avviene quando si è pagato per intero il dovuto. I termini per gli accertamenti che scadono «a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente - precisa l'emendamento - alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione». La misura non vale per le somme già oggetto di voluntary disclosure. 

 
Ultimo aggiornamento: 13:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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