Bonus mutui prima casa under 36, arriva la proroga (ma con nuovi requisiti): ecco casa cambia

Un emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Asset prevede la proroga della garanzia statale all'80% per accedere al bonus prima casa: ecco tutte le agevolazioni che potrebbero restare anche nel 2024

Mercoledì 20 Settembre 2023 di Giacomo Andreoli
Veduta panoramica quartiere R3 Prampolini a Latina

Sta per arrivare la proroga dei bonus sulla prima casa per gli under 36 fino a fine anno. Aiuti legati all'avvio di un mutuo o semplicemente all'atto di compravendita. Il governo, con un apposito emendamento al decreto Asset, vuole infatti far continuare a valere la garanzia statale dell'80% per i giovani sui prestiti per acquistare immobili anche nei prissimi mesi, purché si tratti di una prima casa.

Accanto a questa misura ci sono diversi sconti sulle tasse da prorogare. Si studia, però, un possibile cambio dei requisiti. Ecco quindi tutte le agevolazioni che potrebbero valere anche per il prossimo anno.

Bonus mutui under 36, la possibile proroga

Accesso al Fondo Gasparrini, il fondo di solidarietà sui mutui prima casa, consentito a una platea allargata per un anno in più, fino al termine del 2024. E proroga di tre mesi, fino alla fine del 2023, per le agevolazioni sull’acquisto della prima casa da parte degli under 36. Sono le richieste che avanza Fdi con un emendamento al decreto Asset in cui però si introduce anche una stretta al reddito per chi chiede ex novo la garanzia sul mutuo, non più 40mila ma 30mila euro di Isee.

Come funzionano le agevolazioni

Il bonus mutui prima casa, il cosiddetto "Bonus Draghi", prevede infatti che tutti i giovani under 36 anni, a determinate condizioni, possano accedere al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa, ottenendo così un prestito dalla banca per un importo pari al 80% del prezzo della casa garantito dallo Stato.

I requisiti richiesti sono: avere meno di 36 anni nell’anno di rogito, acquisto della prima casa e Isee del beneficiario non superiore a 40 mila euro. E ancora: non essere titolare di diritti di proprietà (ma anche usufrutto, uso e abitazione) di un'altra casa nello stesso territorio, non avere un altro immobile comprato con l’agevolazione casa (se lo si ha va venduto entro un anno), essere residente nel comune in cui è situato l’immobile (altrimenti la residenza va spostata entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione).

La casa deve poi rientrare in una di queste categorie catastali: abitazioni di tipo civile, di tipo economico, di tipo popolare, di tipo ultrapopolare, di tipo rurale, abitazioni in villini, abitazioni e alloggi tipici dei luoghi. L’ammontare del finanziamento non deve comunque essere superiore a 250 mila euro.

Come rimanere in regola

Per avere lo sconto bisogna essere in regola con i requisiti, con i termini che ripartono dal 31 ottobre 2023. Questo significa che se si è usufruito dello sconto nel 2021 o 2022 e non si è ancora rispettata una clausola, come la vendita della casa comprata con una simile agevolazione entro un anno o lo spostamento della residenza entro un anno e mezzo, in via straordinaria c'è ancora tempo per 12 o 18 mesi dopo quella data (autunno 2024 o inizio 2025).

A fare la differenza è la data di decorrenza del termine di legge: se la clausola partiva dopo il 23 febbraio 2020 è come se finora non fosse esistita, altrimenti si sommano i mesi precedenti al 23 febbraio 2020 a quelli successivi al 30 ottobre 2023.

Gli altri aiuti per comprare casa

A prescindere dall’apertura di un mutuo c’è anche l’esonero dal pagamento di alcune imposte. I beneficiari non dovranno versare l’imposta sostitutiva, né le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.

E per quanto concerne le tasse sull’atto di rogito, l’agevolazione consiste nell’azzeramento delle 3 imposte di registro, ipotecaria e catastale. Se poi la vendita è realizzata da un soggetto tenuto all’applicazione dell’Iva, anche questa viene cancellata. Infine per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di case è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%.

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