Consultazioni catastali: ecco come fare le visure gratis sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Venerdì 24 Marzo 2017 di Gi. Fr.
Faldoni di una Conservatoria del Registro
3
Non vi ricordate la particella castatale, il sub o qualche altro parametro di casa vostra? Volete controllare se quella voltura è stata registrata regolarmente? Oppure se l'ipoteca è stata estinta? Bene, se si tratta di immobili di cui voi siete proprietari anche in quota parte, potete farlo gratuitamente attraverso l'apposito servizio sul sito dell'agenzia delle Entrate anche presso gli uffici. Lo precisa la circolare n. 3/E di oggi della stessa Agenzia. 

La circolare chiarisce  il concetto di
consultazioni personali, che godono di una specifica esenzione dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie normalmente dovuti. Come previsto dal Dl 16/2012, usufruisce dell'agevolazione l'attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l'ispezione. In particolare, la titolarità attuale viene individuata in presenza di trascrizioni «a favore» del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad esempio compravendite, permute, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell'immobile.

Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d'ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali «a favore» del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti. Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte 'a caricò del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare senza pagare alcun tributo  anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo. 

Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.
Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e l'indicazione del codice Pin.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l'accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore. In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell'esenzione.
Ultimo aggiornamento: 26 Marzo, 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci