Amministratori, tutte le spese da comunicare al Fisco

Lunedì 6 Marzo 2017 di Vincenzo Malatesta
Amministratori, tutte le spese da comunicare al Fisco
Semplificata la trasmissione dei dati per le detrazioni sui lavori svolti nel 2016


Gli amministratori di condominio hanno ancora qualche giorno di tempo per comunicare al fisco i dati sulle spese sostenute l’anno scorso nei lavori di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni degli edifici. Se viene rispettata la scadenza di martedì 7 marzo, le informazioni saranno impiegate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2017, senza alcuna conseguenza negativa sui singoli contribuenti. Vale la pena dunque riepilogare tutto quello che c’è da sapere affinché le detrazioni vadano a buon fine. E ciò grazie all’Agenzia delle entrate che ha pubblicato sul suo sito le faq, cioè le risposte alle domande più frequenti in materia (frequently asked questions). 
 
Software gratis

Gli amministratori devono rendere noti all’amministrazione finanziaria la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento realizzato e le quote di spesa attribuite ai singoli condomini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare dell’edificio. E ciò per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei fabbricati residenziali, oltre che per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Il canale da utilizzare è il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. E le Entrate mettono a disposizione gratis un software per la compilazione e il controllo.
 
Intestazione irrilevante

L’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice
fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale sull’immobile (ad esempio l’usufruttuario), a meno che quest’ultimo gli abbia indicato un soggetto diverso, ad esempio il
conduttore); non bisogna quindi considerare l’intestazione del conto bancario o postale utilizzato dal proprietario o da altri per il versamento della quota condominiale: in assenza di comunicazioni la spesa viene attribuita al proprietario; risulta necessario indicare se il pagamento è stato corrisposto per intero al 31 dicembre.
 
Minimi e super

Veniamo ai condomini «minimi», vale a dire quelli fino a otto condòmini che non hanno l’obbligo di indicare un amministratore in base all’articolo 1129 del codice civile: i dati relativi agli interventi devono essere trasmessi al fisco soltanto se la nomina risulta effettuata, diversamente i singoli proprietari esclusivi non sono tenuti ad alcuna comunicazione. Passiamo al supercondominio, che configura quando nel complesso immobiliare ci sono vari condomini, compresi però in una più ampia organizzazione che garantisce i servizi in comune, ad esempio il riscaldamento. Se è il supercondominio che ha effettuato tutti i pagamenti relativi a lavori, allora dovrà inviare al fisco un’unica comunicazione riportando i dati con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini. Le comunicazioni devono invece restare distinte quando invece il supercondominio ha eseguito i versamenti per gli interventi sulle sole sue parti comuni e i singoli condomìni hanno provveduto per le proprie.
 
Congruità e verifica

È previsto un controllo di coerenza sulle somme indicate. Per ciascun intervento la somma degli importi riportati per unità immobiliare e per soggetto deve corrispondere alla cifra complessiva, tenendo conto che alcune spese sono effettuate con modalità diverse dal bonifico, ad esempio gli oneri di urbanizzazione. Occhio alla ricevuta che comprova la ricezione del file da parte del fisco: contiene il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline. E indica: data e ora di recezione del file; identificativo del documento attribuito dall’utente;  il protocollo attribuito al file; il numero delle comunicazioni contenute. Dal 2018 la scadenza tornerà a essere il 28 febbraio: quest’anno la proroga si è resa necessaria per venire incontro alle esigenze degli amministratori in difficoltà. 
 
Ultimo aggiornamento: 10:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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