Gianluca Amadori
SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE di
Gianluca Amadori

Fisco, si può essere riammessi alla rateizzazione
pagando entro il 31 maggio. Ma lo sanno in pochi

Mercoledì 25 Maggio 2016
Negli ultimi anni molti contribuenti hanno chiesto al Fisco di poter rateizzare le somme richieste dalla Agenzia delle Entrate a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per imposte dirette per adesione o acquiescenza come previsto dal Dlgs 218/1997.

Molti però poi, a causa delle difficoltà provocate dalla perdurante crisi economica, non sono riusciti a far fronte al pagamento di una o più rate e sono decaduti dal beneficio della rateizzazione con l’applicazione da parte dell’Erario di esose sanzioni aggiuntive (60%) e il pagamento immediato di tutte le somme ancora dovute. Con l’effetto di aggravare ulteriormente e ingiustamente situazioni di grave difficoltà economica.

Per porre rimedio a tale situazione la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi 134-138) ha introdotto, opportunamente, la possibilità per coloro che sono incappati nella decadenza da tale beneficio negli tre anni precedenti il 15 ottobre 2015, di essere riammessi alla rateizzazione semplicemente pagando la rata non pagata o pagata in ritardo entro il 31 maggio 2016. Evitando così, inoltre, di pagare le gravose sanzioni aggiuntive per la decadenza.

Ma di tale strumento correttivo nessuno o quasi era a conoscenza, forse perché, per una volta, favorevole al contribuente.

Con il solito “tempismo” italiano, a ridosso della scadenza del 31 maggio 2016, la Circolare n. 13 del 2 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso ha precisato i termini l’ambito di applicazione e le modalità degli adempimenti necessari per la riammissione al beneficio della rateizzazione prevista dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208.

La Circolare soprattutto ribadisce che è sufficiente pagare la rata entro il 31 maggio 2016 senza l’obbligo di altri adempimenti (salvo il consiglio di trasmettere entro 10 giorni copia del pagamento alla Agenzia) e che la sanzione aggiuntiva applicata per la decadenza previste dall’art. 8, comma 3bis, Dlgs n.218/1997 "NON è più applicabile considerato che la norma in esame intende consentire al contribuente di riprendere il pagamento delle rate come se la decadenza non si fosse verificata” (punto 2.3).

L’ Agenzia delle Entrate dovrà procedere alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e bloccare quelli in corso. L’agenzia dovrà quindi, effettuato lo scomputo del pagamenti già effettuati entro il 31 maggio 2016 "imputandolo alle analoghe voci dell'originario piano di rateizzazione", predisporre un nuovo piano di rateizzazione, e alla fine procedere allo sgravio di tutti i carichi iscritti a ruolo (comprese le sanzioni per la decadenza). Ultimo aggiornamento: 19:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA